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TAR Lazio, Sez. III-TER, Roma, 30-03-2018, N. 3567

L’art. 2-bis, co. 3 del D.lgs. n. 33/2013, facendo rinvio al D.lgs. n. 175/2016 (recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha inteso valorizzare la specialità delle “società quotate”, destinatarie di autonoma considerazione in ragione delle specifiche regole cui esse sono assoggettate per effetto e in virtù della quotazione nei mercati regolamentati. In ragione di ciò, tali società, essendo caratterizzate da spiccati elementi di differenziazione rispetto a quelle “a partecipazione pubblica”, non sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione soggettivo del D.lgs. n. 33/2013.

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