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TAR Lazio, Sez. VI, Roma, 31-01-2018, N. 651

La richiesta di accesso alla documentazione della procedura di amministrazione straordinaria di una società da parte di ex dipendenti, ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990, merita accoglimento in quanto risulta dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. Anche dopo l’entrata in vigore dell’accesso civico generalizzato, permane infatti un settore “a limitata accessibilità”, nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della L. n. 241/1990. In altri termini, se è vero che ormai è consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto da una pubblica amministrazione, allo stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l’ostensione di quel dato e documento è resa possibile solo in favore di una ristretta cerchia di interessati secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla L. n. 241/1990.

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Rapporto fra tipologie di accesso
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