Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Liguria, Sez. I, 13-11-2018, N. 826

La richiesta di accedere ed estrarre copia di documenti attinenti l’attività di un’autorità portuale, da quest’ultima negata, dev’essere oggetto di attenta analisi, nonché di una corretta interpretazione del quadro normativo vigente in materia di accesso, improntato alla più ampia trasparenza e partecipazione dei cittadini all’operato della pubblica amministrazione. A fronte del diniego posto dalla p.a. all’accesso ai documenti, il Tribunale afferma, in primo luogo, che l’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 non vieta l’ostensione dei verbali degli organi di valutazione sull’attività delle autorità, ma rimette all’ente adito la discrezionalità sull’eventuale apposizione di omissis sui nominativi oggetto di controllo. In secondo luogo, il giudice afferma che l’accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013 è cosa differente rispetto all’obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di ostendere taluni atti o categorie di essi: ne consegue che quando non sono più oggetto di immediata pubblicazione, essi non possono essere ritenuti sottratti dall’esercizio dell’accesso civico. In aggiunta, il richiamo all’art. 5-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 (interessi economici e commerciali) se, per un verso, può costituire un limite all’ostensione degli atti, a patto che le ragioni ostative siano correttamente motivate, per altro verso, deve tenere conto della circostanza per cui quando la riservatezza ovvero il segreto commerciale invocati riguardano un’attività d’impresa che si svolge utilizzando dei beni pubblici, l’amministrazione deve effettuare un’adeguata ponderazione tra la protezione del diritto alla discrezione e del segreto commerciale o tecnologico e il rilievo che l’utilizzo privato di un bene pubblico ha per l’attività imprenditoriale insediata su di esso.

Consulta la sentenza
Argomenti
Eccezioni
Interessi economici e commerciali
Bilanciamento
Ambito soggettivo
Condividi