TAR Liguria, Sez. I, 29-12-2017, N. 1002
È illegittimo il diniego di accesso fondato sulla presunta inammissibilità della finalità di “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”. Una simile motivazione potrebbe validamente sorreggere, in astratto, il provvedimento di rigetto di un’istanza di accesso procedimentale ai sensi della legge n. 241/1990, ma non può frapporsi all’esercizio di un diritto che il legislatore ha riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”. Nel caso in esame, l’istanza di accesso è finalizzata a verificare se la polizia municipale abbia effettuato, in un determinato arco temporale, controlli sulle attività commerciali concorrenti analoghi a quelli svolti nei confronti della richiedente. Questo tipo di domanda rientra a pieno titolo nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall’accesso civico generalizzato. Il diniego non può essere giustificato dalla mancata identificazione dei documenti richiesti, poiché la ratio dell’accesso civico generalizzato rende ammissibili anche richieste di tipo esplorativo, volte a verificare se l’amministrazione abbia svolto una certa attività.
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