TAR Lombardia, Sez. I, 04-03-2020, N. 414
È legittimo differire la risposta a una istanza di accesso alla proposta di finanza di progetto di un raggruppamento temporaneo di imprese, formulata da una società concorrente. Tale proposta, proveniente da un soggetto privato, si inserisce nella fase iniziale del project financing ed è finalizzata a fornire all’amministrazione gli elementi istruttori utili a decidere in ordine a un’opera di pubblica utilità, in un contesto non caratterizzato da concorsualità. In tale fase preventiva non v’è spazio per posizioni giuridiche differenziate in capo ai consociati, né agli operatori economici attivi nel medesimo settore economico. Ai fini dell’accesso ai sensi della l. n. 241/1990, dunque, manca sia l’interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, sia il nesso di collegamento tra questi ultimi e la sfera giuridica del richiedente. Nonostante la domanda ostensiva sia espressamente fondata sulla asserita posizione legittimante – al fine interessi economici potenzialmente lesi – l’inesistenza dei presupposti oggettivi per l’accesso ex l. n. 241/1990 rende a fortiori recessivo qualsivoglia interesse ostensivo fondato sulla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013, stante la sua connaturata cedevolezza a fronte di specifici e confliggenti interessi (art. 5-bis).
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