TAR Lombardia, Sez. I, Brescia, 12-03-2018, N. 303
È illegittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti di valutazione e selezione di uno specifico candidato nell’ambito di un concorso pubblico, motivato in base alla mera presenza di dati personali in tali documenti. Nel dare riscontro a un’istanza, l’amministrazione deve verificare la presenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e valutare la possibilità di un rilascio con modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei dati personali laddove l’esigenza informativa possa essere raggiunta senza implicare il loro trattamento. Peraltro, in una selezione pubblica, le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni recedono o sono comunque depotenziate. Alla luce di ciò, data la genericità della motivazione fornita, i documenti richiesti sono suscettibili di ostensione, salva la facoltà di oscurare i dati strettamente ed effettivamente personali – soprattutto di natura sensibile – per i quali la divulgazione può ritenersi eccessiva e non pertinente rispetto all’obiettivo di massima trasparenza dell’azione amministrativa.
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