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TAR Lombardia, Sez. II, 13-01-2020, N. 10

L’accesso civico generalizzato costituisce l’estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva e, come tale, è azionabile da chiunque senza la previa dimostrazione di un interesse qualificato e senza dover motivare la richiesta, i cui limiti, espressamente previsti dal legislatore, debbono essere considerati di stretta interpretazione. La finalità che spinge il richiedente a presentare l’istanza non è sindacabile: anche richieste presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso se consentono di conoscere le scelte amministrative. Il controllo di cui parla la legge non è da riferirsi alla singola domanda ma è il risultato complessivo cui aspira la riforma sulla trasparenza, che, ampliando la possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico.

Pertanto, il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su una richiesta di accesso civico generalizzato a documenti inerenti all’assegnazione di alloggi nonché ad alcune proprietà immobiliari e canoni di locazione percepiti, in parte improcedibile, è, per la parte di documenti residua, fondato, atteso che sussistono tutti i presupposti per consentire l’accesso generalizzato.

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