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TAR Lombardia, Sez. II, 18-01-2019, N. 99

A fronte di più istanze di accesso procedimentale ai sensi della L. n. 241/1990, vertenti sui medesimi pareri legali, occorre distinguere la richiesta “reiterata pura” da quella “reiterata con elementi di novità”, stabilendo che solo nel primo caso – come accaduto nella fattispecie in esame – l’amministrazione può legittimamente opporre il silenzio con valore meramente confermativo del precedente rigetto. Al contrario, nelle ipotesi di più richieste presentate in base a titoli giuridici diversi (es. ex art. 22 ss. L. n. 241/90 ed ex art. 5, d.lgs. n. 33/13) non può parlarsi di reiterazione.

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Pareri legali
Richiesta reiterata
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