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TAR Lombardia, Sez. II, Brescia, 06-03-2019, N. 2019

È illegittimo il diniego di un’istanza di accesso procedimentale di una società proprietaria di un complesso immobiliare, in cui è situato un immobile adibito a bar, ai documenti edilizi e urbanistici di un altro esercizio commerciale sito nel medesimo complesso. L’amministrazione procedente, infatti, non ha ravvisato in capo alla ricorrente la posizione qualificata legittimante l’accesso ai sensi dell’art. 22, l. n. 241/90 di cui, invece, risulta titolare atteso il chiaro rapporto qualificato della stessa richiedente con i documenti indicati puntualmente nell’istanza. La stessa amministrazione, al contrario, ha legittimamente opposto il diniego ad una successiva istanza, avente il medesimo oggetto della prima e formulata ricorrendo alla disciplina dell’accesso civico generalizzato in quanto, sebbene tale disciplina non richieda particolari legittimazioni e neppure un’espressa motivazione, la richiesta avanzata dal cittadino deve comunque essere riconducibile al soddisfacimento di un interesse che abbia una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, si traduca in una elusione delle diverse finalità e dei limiti dettati dall’accesso documentale ex L. 241/90. Nel caso in esame, tuttavia, non è rinvenibile la finalità di accertamento del corretto svolgimento da parte dell’amministrazione delle proprie funzioni istituzionali, essendo l’istanza della ricorrente, al contrario, rivolta all’acquisizione di documenti specifici per assicurare la tutela dei propri interessi, così come chiaramente desumibile dalla natura degli atti richiesti e delle motivazioni già esternate in occasione della precedente istanza di accesso documentale.

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