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TAR Lombardia, Sez. II, Milano, 23-04-2018, N. 1065

È inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti inerenti pratiche edilizie relative ad un novero ben preciso di immobili, per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati. Infatti, poiché il riferimento puntuale ai mappali catastali permette di individuare i proprietari dei relativi immobili, questi sono da ritenersi controinteressati rispetto alle informazioni cui s’intende accedere. L’interesse alla riservatezza, del resto, non riguarda i soli dati sensibili, ossia quelli rientranti nelle tipologie alle quali il legislatore appresta una particolare tutela, ma coinvolge potenzialmente ogni specie di dati personali, compresi quelli che sono ricavabili dai documenti oggetto dell’istanza di accesso.

Pertanto, qualora il ricorso abbia ad oggetto il diniego di accesso generalizzato potenzialmente lesivo di posizioni di cui siano titolari soggetti chiaramente identificabili, esso è regolato dalla generale disciplina del processo amministrativo e, dunque, subordinato all’obbligo di notifica ad almeno uno dei controinteressati.

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