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TAR Lombardia, Sez. III, Milano, 16-05-2018, N. 1286

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato riguardante dati già pubblicati, cui tuttavia non ha fatto seguito alcun riscontro, sussiste l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Posto che, infatti, in materia di accesso civico, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 5, co. 6 del D. Lgs. n. 33 del 2013, tale obbligo acquista ancora più rilievo nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato, il cui diritto esiste a prescindere dall’esistenza di una situazione giuridica qualificata in capo al richiedente, poiché in simili ipotesi si tratta di dati non soggetti ad uno specifico obbligo normativo di pubblicazione e  dei quali, quindi, il richiedente non può avere conoscenza se non quando è l’amministrazione stessa a fornirgli le istruzioni necessarie a raggiungere le informazioni richieste.

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