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TAR Lombardia, Sez. IV, 11-01-2019, N. 45

È illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione a una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere la documentazione inerente a una procedura negoziata per l’affidamento di una concessione mista di beni e servizi da parte di una società invitata ma che non ha presentato l’offerta. Il mero richiamo alle ipotesi di cui all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente a suffragare il diniego giacché non è possibile escludere l’applicazione dell’accesso civico ai procedimenti di cui al d.lgs. n. 50/2016. La disciplina sull’accesso agli atti in materia di appalti pubblici, contenuta nell’art. 53 del decreto citato, richiama espressamente la L. n. 241/1990, salvo introdurre nei commi successivi una serie di prescrizioni riguardanti essenzialmente il differimento dell’accesso in corso di gara, senza quindi che possa sostenersi che si configuri una speciale disciplina, realmente derogatoria di quella di ordine generale della L. 241/1990 e tale da escludere definitivamente l’accesso civico. Quest’ultimo potrà essere temporalmente vietato fino a che essa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, e così, prima di tutte, dalla chiara previsione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. La motivazione del diniego, inoltre, si risolve in un mero richiamo alla norma preclusiva dell’ostensione, senza un preciso riferimento alle circostanze fattuali e giuridiche impeditive dell’accesso civico, e senza aver oltretutto interpellato preventivamente le altre imprese interessate né valutato l’istanza proposta in via subordinata dall’istante, tesa a ottenere un accesso parziale.

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