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TAR Lombardia, Sez. IV, 14-11-2017, N. 2157

Lo svolgimento di attività ispettiva, da parte della p.a., rileva ai fini dell’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato. Il richiedente ha proposto domanda di accesso ex art. 5 co. 2 D.lgs. 33/2013 avente ad oggetto documenti e atti che afferiscono a una procedura di aggiudicazione ordinaria di un servizio di accoglienza migranti, nonché ad informazioni relative a una convenzione stipulata nell’ambito di un affidamento diretto senza gara (per il medesimo servizio). Per quanto riguarda i primi, va negato l’accesso agli atti dal momento che l’oggetto della richiesta, vertendo sull’attività di verifica svolta dalla stazione appaltante, nonché sui dati attinenti all’esecuzione del rapporto contrattuale, ricade fra le ipotesi di applicabilità di un apposito regolamento, adottato dalla p.a. destinataria della richiesta, che espressamente esclude l’accesso ai documenti nei casi di inchieste e verifiche ispettive. In relazione alla seconda tipologia di dati oggetto della richiesta, va ammesso l’accesso civico generalizzato. L’assenza delle garanzie che connotano le procedure ad evidenza pubblica giustifica un generale interesse alla conoscenza e al controllo sugli atti posti in essere.

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