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TAR Marche, Sez. I, Ancona, 18-10-2018, N. 677

Non può essere accolta l’istanza di accesso civico generalizzato alla documentazione afferente ad una gara di appalto di servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di automezzi comunali, già espletata ed efficace, in quanto rientrante all’interno della più ampia disciplina degli “atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” di cui al co. 1, art. 53, d.lgs. n. 50/2016. Riprendendo un precedente orientamento (Tar Parma, sent. n. 197/2018), il Tribunale evidenzia che l’art. 53 del citato decreto reca una disciplina speciale per l’accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica, che richiama espressamente l’applicabilità, in tali casi, delle regole in materia di diritto di accesso “ordinario”. Tale articolo, può dunque considerarsi quale caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi del co. 3 dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso di specie, l’istanza del Consorzio ricorrente risulta essere finalizzata non ad un controllo sul perseguimento di funzioni istituzionali o sull’utilizzo di risorse pubbliche (tipiche dell’istituto del Foia), ma ad acquisire informazioni utili sull’esecuzione dell’appalto e, per tale motivo, ritiene che il diritto alla visione ed estrazione di copia della documentazione in parola possa essere esercitato secondo la disciplina generale sull’accesso di cui alla L. n. 241/1990.

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