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TAR Piemonte, Sez. I, 11-03-2020, N. 186

È legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso civico generalizzato, tesa a ottenere la documentazione relativa all’esecuzione di un servizio pubblico. La coesistenza nell’ordinamento interno di tre regimi di accesso a portata generale comporta che ciascuno, in via di principio, sia pari ordinato all’altro, non sussistendo l’assorbimento dell’una fattispecie in un’altra. Pertanto, la disciplina vigente induce a escludere l’applicabilità assoluta dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, dovendo negarsi la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, con riferimento agli atti e ai documenti della fase esecutiva del rapporto contrattuale, rispetto all’impresa che vi è rimasta estranea e che, in mancanza di un provvedimento di risoluzione adottato dalla stazione appaltante, neppure possa vantare un ipotetico interesse al subentro.

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