TAR Piemonte, Sez. II, 12-11-2020, N. 720
1) Una richiesta di accesso presentata a una società in house, volta a ottenere i dati relativi ai flussi veicolari su base oraria nell’area urbana di Torino in un determinato lasso di tempo, non può essere dichiarata inammissibile in base alla inesistenza del dato e alla sua disponibilità soltanto a seguito di elaborazione dello stesso. Dagli atti di causa emerge che la società possiede dati sul traffico che le derivano dalla propria attività di monitoraggio; il fatto che la forma, il contenuto e le potenzialità informative di tale dato non siano esattamente coincidenti con quanto richiesto non preclude l’esercizio del diritto di accesso. Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo impone l’attivazione, da parte dell’amministrazione, di canali comunicativi con l’istante per una migliore comprensione delle relative esigenze sino a giungere, eventualmente, alla specificazione o alla ridefinizione dell’oggetto della richiesta. Nel caso di specie tale percorso non è stato attivato e non si sono compiuti tutti i passaggi necessari per giungere alla conclusione che le informazioni richieste non fossero presenti nel patrimonio informativo dell’ente.
2) Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità relativa al mancato invio dell’istanza all’ufficio designato dalla società e all’indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato (indicato sul sito web). La normativa in materia di procedimento amministrativo e quella in materia di accesso impongono che tali aspetti procedurali, pur rilevanti sul piano organizzativo e comunicativo, non possano mai costituire ostacolo al soddisfacimento del diritto. In materia di accesso opera il principio di stretta necessità, che si traduce nell’obbligo di minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l’accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione, come già affermato dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la pubblica amministrazione. Pertanto, nel caso in cui gli uffici che ricevono le istanze non coincidano con l’ufficio competente a decidere sulle medesime, i primi devono trasmetterle tempestivamente a quest’ultimo.
3) È illegittimo il provvedimento di rigetto adottato in base al regolamento dell’ente che prevede come causa di esclusione dell’accesso la “non titolarità del dato”. L’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 non prevede tale causa fra quelle che legittimano l’esclusione dell’accesso. Si tratterebbe, perciò, di una ipotesi di diniego aggiuntiva rispetto a quelle tipiche e di stretta interpretazione previste 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, che non ammette integrazioni per via regolamentare. Come precisato dalle Circolari n. 2/2017 e n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la disciplina delle eccezioni al diritto di accesso generalizzato è coperta da una riserva di legge, desumibile in modo chiaro dall’art. 10 CEDU. Ne deriva, per un verso, che le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare; per altro verso, che le disposizioni regolamentari esistenti, incluse quelle adottate ai sensi dell’art.24, comma 2, della l. n. 241 del 1990, possono essere utilizzate esclusivamente come ausilio interpretativo nella valutazione dei limiti all’accesso civico generalizzato previsti dalla legge.
4) Il fatto che il dettato dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 faccia riferimento a finalità “super-individuali” non implica che, nel conteso di una richiesta “multipla” (associata ad una istanza di accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/90), il riferimento a un interesse specifico diverso da tali finalità generali snaturi l’istanza di accesso civico, rendendola inammissibile. In una istanza di accesso multipla, la sola indicazione di un interesse individuale, strumentale alla tutela di posizioni giuridiche, non basta di per sé a escludere l’ammissibilità dell’accesso civico. Ragionando altrimenti risulterebbe sempre preclusa la possibilità di inserire l’accesso civico in una istanza “multipla” formulata anche ai sensi dell’art. 22, l. n. 241/90, ipotesi invece pacificamente ammessa dalla sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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