TAR Piemonte, Sez. II, 24-07-2017, N. 886
Sono soggetti a trasparenza e, dunque, all’accesso civico generalizzato gli atti organizzativi e gestionali di una società sottoposta a controllo pubblico. Il diritto di accesso a tali dati non può essere compresso in violazione di criteri, come la proporzionalità, che consentano un contemperamento delle esigenze e degli interessi emergenti in concreto. Nel caso in esame, la domanda di accesso alle determinazioni del Consiglio di amministrazione di una società di servizi a controllo pubblico, proposta da un ex dipendente licenziato dalla società stessa, è stata negata sulla base della presunta violazione dei dati personali, nonché per il potenziale pregiudizio a interessi di natura economico-commerciale (proprietà industriale, diritto d’autore e segreti commerciali) della società. In relazione al primo motivo, nel caso di specie non sono individuabili dati personali per i quali l’accesso potrebbe vulnerarne la tutela. In merito al secondo motivo, i dati sulla struttura e sull’organizzazione di una società a controllo pubblico (oggetto dell’istanza di accesso) non ricadono all’interno di eccezioni e, pertanto, rimane impregiudicato ogni interesse industriale-commerciale della società. Il diniego va, pertanto, annullato, in quanto illegittimo per i profili indicati. Il destinatario dell’istanza può valutare forme di ostensione che prevedano l’omissione dei soli dati personali.
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