TAR Puglia, Sez. I, 05-05-2021, N.818
1) Può essere accolta solo in parte una istanza di accesso a documenti relativi a una procedura per l’attribuzione della progettazione esecutiva e la realizzazione di un lavoro, presentata sia a titolo di accesso documentale (ex art. 22, l n. 241/1990) sia a titolo di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013). Rispetto a quest’ultimo, l’istanza è fondata in quanto la tipologia di documenti di cui si chiede l’ostensione non rientra in nessuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 5-bis e, in particolare, neppure in quella di cui al comma 2, lett c), finalizzata a evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali.
2) Non possono condividersi le affermazioni dell’amministrazione relative alla natura massiva dell’istanza. La richiesta, infatti, non rientra nella nozione di c.d. “richieste massive plurime” (che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili aduno stesso centro di interessi), né nella nozione di richiesta c.d. “vessatoria o pretestuosa”, dettata dal solo intento emulativo, in ragione della posizione di seconda classificata della ricorrente che le attribuisce una posizione differenziata. Neppure può riconoscersi la natura di richiesta c.d. “massiva unica” (contenente un numero cospicuo di dati o di documenti). L’istanza, infatti, benché rivolta a conoscere un numero cospicuo di documenti, risulta caratterizzata dalla circostanza che si tratta di atti relativi a un oggetto circoscritto (fase esecutiva del contratto di appalto), caratterizzati dalla posizione differenziata del richiedente.
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