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TAR Puglia, Sez. I, 10-03-2021, N. 434

1) L’istanza di accesso avanzata a più titoli, volta a ottenere gli atti di un progetto presentato da alcune società per la realizzazione di un opificio e i documenti relativi alla procedura di variante approvata dall’amministrazione, può essere accolta limitatamente all’accesso documentale e non a titolo di accesso civico generalizzato. In via generale, d’altra parte, non può più dubitarsi della possibilità del concorso degli accessi (ex art. 22 l. n. 241/1990 e art. 5 d.lgs. n. 33/2013), avendo l’Adunanza Plenaria n. 10/2020 chiarito che anche nel caso in cui l’istanza fa riferimento “ai soli presupposti dell’accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l’istanza anche sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, laddove l’istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l’accoglimento sotto il profilo “civico”, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all'uno o all'altro aspetto.

2) Il rito previsto dall’art. 116 c.p.a., a fronte del silenzio sulla domanda di accesso, non può trovare applicazione con riferimento all’accesso civico generalizzato, in quanto la relativa disciplina non prevede – a differenza della l. n. 241/1990 – la formazione del provvedimento tacito di rigetto. Pertanto, di fronte a una situazione di inerzia provvedimentale, il privato può esercitare esclusivamente l’azione ex art. 31 e 117 c.p.a. In questo senso depongono la formulazione letterale del vigente art. 116 c.p.a. e la previsione dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui l’attivazione del rimedio ex art. 116 c.p.a. è ammessa solo con riferimento alla “decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, senza prevedere espressamente una ipotesi di rigetto tacito.

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