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TAR Puglia, Sez. I, 13-11-2020, N. 1432

È illegittimo il rigetto parziale di una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere atti relativi a procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA), motivato sulla base della mancanza di un interesse qualificato. Al contrario dell’accesso ai sensi della l. n. 241/1990, la insussistenza di siffatto interesse non può operare quale limite all’ostensione dei documenti in base alla disciplina dell’accesso civico generalizzato. Né può risultare decisiva l’opposizione motivata del controinteressato. L’accesso civico, infatti, conosce limiti che sono individuati dal legislatore al fine di garantire, da un lato, le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e/o privati (eccezioni relative, art. 5 bis, commi 1 e 2) e, dall’altro, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (eccezioni assolute, art. 5 bis, comma 3). Tra tali limiti non rientra la mera opposizione del controinteressato, salvo che le ragioni su cui essa si fonda vengano ricondotte dall’ente alle predette ipotesi di eccezione.

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