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TAR Puglia, Sez. I, 18-10-2018, N. 1344

A fronte della richiesta di prendere visione degli atti di valutazione dei requisiti dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica di un ente strumentale del Comune, deve escludersi che l’istanza possa ritenersi fondata sulle previsioni della L. n. 241/1990, difettando l’indicazione di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Più correttamente, l’istanza deve ritenersi proposta – come peraltro espressamente indicato dalla parte – ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, ovvero quale accesso civico generalizzato e tale titolo va accolta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rilasciare copia di tale specifico atto se esistente; in caso contrario, la domanda di accesso resterà legittimamente insoddisfatta.

Deve altresì precisarsi che non vi è alcun interesse differenziato in capo al ricorrente che gli attribuisca una facoltà di sindacare in sede amministrativa o giudiziaria una nomina di per sé latamente discrezionale e fiduciaria quale quella di Presidente di un ente strumentale comunale di diritto privato. L’aspirazione del ricorrente a ricoprire tale carica resta, dunque, una manifestazione di un interesse egoistico di mero fatto, non meritevole di particolare tutela.

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Rapporto fra tipologie di accesso
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