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TAR Puglia, Sez. I, 25-05-2021, N.906

È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso tesa al rilascio di una serie di documenti inerenti a una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, formulata ai sensi sia dell’art. 22, l n. 241/1990, sia dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Com’è stato evidenziato dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, “il riferimento dell’istanza ai soli presupposti dell’accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l’istanza anche sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, laddove l’istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l’accoglimento sotto il profilo ‘civico’, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all’uno o all’altro aspetto”. Non può quindi escludersi che un’istanza di accesso documentale, non accoglibile per l’assenza di un interesse attuale e concreto, possa essere invece accolta sub specie di accesso civico generalizzato, fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di specie la tipologia di accesso civico generalizzato non è stata presa in considerazione dall’amministrazione, che, nella motivazione del diniego ha rinviato ai rilievi espressi dal controinteressato nell’atto di opposizione facendoli propri.

2) La tipologia di documenti di cui si chiede l’ostensione, riconducibili al contratto di appalto e alla sua esecuzione, non è riferibile ad alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013. Se, da un lato, potrebbe venire in rilievo il comma 2, lett. c), del richiamato art. 5-bis, che esclude l’accesso “se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”, dall’altro, deve evidenziarsi che nel caso di specie le esigenze di riservatezza non possono condurre al diniego di accesso ma, al più, costituire il fondamento per l’oscuramento di parte della documentazione richiesta, e in particolare in riferimento alle soluzioni tecnologiche ed elementi di know how riconducibili al controinteressato.

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