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TAR Puglia, Sez. I, 27-02-2021, N. 355

È in parte inammissibile e in parte fondato il ricorso relativo a una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere copia di alcuni atti e delibere riferite alla creazione e al funzionamento di una unità operativa complessa di una Azienda ospedaliera. Anzitutto, risulterebbe illegittimo un provvedimento di differimento sine die, motivato sulla base della mera cospicuità della documentazione richiesta e non ricollegato ai casi di esclusione previsti dall’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso in esame, dagli elementi di contesto (es. mancanza dell’indicazione del responsabile, dell’organo, della firma e del numero di protocollo) emerge che la risposta via pec non è qualificabile come provvedimento amministrativo, valendo come mera comunicazione di cortesia. Pertanto, il comportamento tenuto dall’amministrazione rileva come silenzio-inadempimento, non sussistendo, al contrario di quanto accade ai sensi della l. n. 241/1990, una disposizione che equipari l’inerzia a un provvedimento di diniego tacito. Sotto tale aspetto il ricorso è fondato, essendo l’amministrazione chiamata a provvedere sull’istanza attraverso una attività di bilanciamento, previa individuazione e consultazione dei soggetti controinteressati.

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