TAR Puglia, Sez. II, Lecce, 21-05-2018, N. 839
Nei casi relativi alla tutela di “interessi privati”, l’amministrazione non può respingere la domanda senza fornire un’adeguata motivazione al diniego – come invece è ammesso nei casi di cui al comma 3 in materia di segreto di Stato e di altri casi previsti dalla legge – ma deve compiere un ulteriore passaggio motivazionale, al fine di verificare se la richiesta ostensione può cagionare un pregiudizio concreto a quegli stessi interessi, che sono rilevanti ma pur sempre di natura privata. In questa prospettiva, l’amministrazione, dopo aver comunicato la richiesta di accesso agli eventuali controinteressati, deve provvedere alla valutazione delle controdeduzioni di segno negativo dei medesimi controinteressati, da soppesare, in termini di sussistenza del pregiudizio, nel provvedimento finale quanto ad ampiezza dei dati e dei documenti da ostendere.
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