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TAR Puglia, Sez. III, 19-02-2018, N. 231

Le disposizioni dettate con d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni non sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La previsione dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) risponde all’esigenza di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, integrazione del diritto ad una buona amministrazione, realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino, nonché utile strumento di contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione. Le diverse forme di accesso presenti nell’ordinamento non corrispondono a un unico diritto soggettivo globale di accesso, bensì costituiscono un insieme di sistemi di garanzia per la trasparenza, tra loro diversificati, corrispondenti ad altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza da parte della p.a. Si può avere una maggiore o minore estensione della legittimazione soggettiva “a seconda della più o meno diretta strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e documenti oggetto d’accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, diverso dalla mera curiosità del dato, di colui che esprime sì il bisogno di accedere, ma con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa invocata”.

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Legittimazione soggettiva
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