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TAR Puglia, Sez. III, 19-02-2018, N. 234

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) relativa a una notevole mole di documenti, il diniego opposto – motivato con riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, in rapporto al carico di lavoro ragionevolmente esigibile dagli uffici – non può ritenersi in linea di principio erroneo od infondato. Il buon andamento rappresenta, infatti, in qualunque forma di accesso, un valore cogente e non recessivo. Tuttavia, occorre tener conto di due aspetti. In primo luogo, il pregiudizio al buon andamento non può essere genericamente affermato, ma richiede una adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione che nega l’accesso. Il diniego fondato su ragioni di buon andamento deve, anzi, ritenersi soggetto ad un onere motivazionale rafforzato. In secondo luogo, il diniego non può ritenersi legittimo quando sia mancato il dialogo con il richiedente. In base alla Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, qualora la trattazione dell’istanza di accesso civico generalizzato sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quest’ultima “prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità”. Il principio del dialogo cooperativo deve ritenersi, dunque, un valore immanente alle previsioni in materia di accesso generalizzato, in vista della finalità di condividere con la collettività il patrimonio di informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche. Nel caso in esame, il diniego va annullato in quanto illegittimo in riferimento ai due profili indicati.

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Dialogo cooperativo
Obbligo di motivazione
Richiesta eccessivamente onerosa
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