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TAR Puglia, Sez. III, Lecce, 11-02-2019, N. 242

1) Sebbene l’istanza di accesso non rechi alcun riferimento normativo, dall’esplicita ammissione che la richiesta è funzionale all’impugnazione di un provvedimento di revoca, appare evidente che essa deve essere esaminata ai sensi della L. n. 241/90, esulando dal campo di applicazione dell’accesso civico generalizzato. Tale istituto, infatti, risulta caratterizzato dalla finalità “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non presenti nel caso de quo. Pur condividendo lo stesso tipo di tutela processuale, si comprende la significativa differenza tra l’accesso ex L. n. 241/1990 e l’accesso civico (semplice e generalizzato), consentendo il primo una ostensione più approfondita ed il secondo a una larga diffusione di dati documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati. Né vanno trascurate le differenti tecniche di bilanciamento, affidate, nell’impianto definito dagli artt. 22 ss. della L. n. 241/1990, al combinato disposto della disciplina primaria e di quella secondaria, costituita dai regolamenti di cui all’art. 24 del medesimo testo legislativo, con i quali possono essere individuate le tipologie di atti sottratti all’accesso, ove, per contro, con riferimento all’accesso civico generalizzato, la fonte primaria non reca prescrizioni puntuali – individuando una classificazione interessi, pubblici e privati suscettibili di determinare una eventuale esclusione dell’accesso, cui si associano i casi di divieto assoluto – rinviando ad un atto amministrativo non vincolante quanto alla precisazione dell’ambito operativo dei limiti e delle esclusioni.

2) Nei casi di diniego parziale o totale all’accesso civico generalizzato o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere, contrariamente a quanto dispone la L. n. 241/90, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame. L’assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio, implica l’onere per l’interessato di contestare l’inerzia dell’amministrazione attivando lo specifico rito di cui all’art. 117 c.p.a. e, successivamente, in ipotesi di diniego espresso, ai dati o documenti richiesti, il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.

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