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TAR Sardegna, Sez. I, 04-01-2019, N. 6

Il ricorso avverso il diniego all’istanza di accesso ex L. n. 241/1990 alla documentazione relativa allo studio preliminare di fattibilità di un progetto di riqualificazione di alcuni immobili, è infondato per carenza di legittimazione. L’interesse alla base della richiesta di accesso agli atti amministrativi deve essere personale e concreto, nonché ricollegabile alla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante. Tale diritto, pertanto, non può essere trasformato in uno strumento di “ispezione popolare” volto alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa. Per tali richieste, tuttavia, l’ordinamento appresta il diverso strumento dell’accesso civico generalizzato, che concede a chiunque il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione – nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti – e ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’esercizio dell’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

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