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TAR Sardegna, Sez. I, 09-04-2021, N.254

1) È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere atti di gara, formulata cumulativamente come accesso documentale e accesso civico generalizzato. Come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, l’accesso generalizzato si applica alla materia dei contratti pubblici in quanto è connaturato all’essenza stessa dell’attività contrattuale pubblica e opera, in funzione di trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione previsti (c.d. trasparenza proattiva). La ricorrente, anche qualora non sia legittimata a proporre un accesso documentale che si risolva nel rimettere in discussione l’esito della gara, può comunque vantare un interesse a conoscere gli atti che ineriscono alla fase esecutiva del contratto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

2) Nella disciplina sull’accesso agli atti di gara, la voluntas legis è quella di escludere dall’area della ostensibilità quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche capacità tecnico-industriali o gestionali proprie dell’impresa in gara (il c.d. know how), vale a dire l’insieme delle competenze ed esperienze che, acquisite nell’esercizio dell’attività industriale e commerciale, concorrono a definire la competitività dell’impresa nel mercato. Tale limite è comunque subordinato all’espressa «manifestazione di interesse» da parte dell’interessato, sul quale ricade l’onere di allegare una «motivata e comprovata dichiarazione», mediante la quale dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.

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