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TAR Sardegna, Sez. I, Cagliari, 15-06-2017, N. 406

Laddove sussistano i presupposti per l’accesso “tradizionale” (richiesto nel caso in esame) l’amministrazione deve applicare la disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, che certamente non può eludere ricorrendo alle diverse forme di partecipazione proprie del c.d. accesso civico (ora ammesso anche “in forma generalizzata”) di cui all’art. 5 del D.lgs. 33 del 2013. Infatti i due rimedi si muovono su presupposti del tutto diversi e attribuiscono al richiedente prerogative simmetricamente differenti, per cui se la richiesta è azionata nelle forme previste dalla legge n. 241/1990 – e di essa sussistono i presupposti – l’amministrazione deve concedere visione e copia degli atti amministrativi di interesse, non potendo limitarsi a un semplice rinvio al proprio sito istituzionale ove gli stessi siano stati pubblicati.

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Rapporto fra tipologie di accesso
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