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TAR Sicilia, Sez. I, 01-12-2020, N. 3217

È illegittimo il silenzio serbato rispetto a una istanza di accesso cumulativa (formulata ai sensi sia dell’art. 24, l. n. 241/1990, sia dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013), avente a oggetto una serie di atti inerenti a una procedura di affidamento di un servizio pubblico. Come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’accesso civico generalizzato trova applicazione anche alla materia dei contratti pubblici, non ostandovi l’eccezione di cui al comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Tale eccezione non esenta la materia dall’accesso generalizzato, ferma restando la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

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Contratti pubblici
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