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TAR Sicilia, Sez. II, Palermo, 06-09-2018, N. 1905

L’istanza di accesso avente ad oggetto il contratto pubblico stipulato dalla P.A. e la documentazione successiva all’aggiudicazione – presentata dall’impresa non aggiudicataria sia ex artt. 22 e ss., L. n. 241/1990, sia ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013 – deve essere trattata dalla P.A. ai sensi della normativa sull’accesso generalizzato, soprattutto nel caso in cui venisse accolto l’orientamento restrittivo che esclude la titolarità di una posizione legittimante all’accesso procedimentale rispetto agli atti relativi alla fase di esecuzione del contratto. D’altra parte, l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

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