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TAR Sicilia, Sez. III, Palermo, 01-10-2018, N. 2020

Rispetto ad un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere gli estremi dei conti correnti bancari di un soggetto privato (Centro Studi e Ricerche) in cui sono stati effettuati alcuni bonifici da parte di un’amministrazione regionale, nonché i singoli importi effettivamente bonificati e relativi, tra gli altri, anche a finanziamenti pubblici ricevuti, il Tribunale ne ritiene legittima l’ostensione limitatamente agli estremi dei conti correnti destinatari dei bonifici riguardanti esclusivamente i citati finanziamenti. Il Collegio, infatti, osserva che l’accesso generalizzato è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche che, nel caso di specie, sono concretamente ravvisabili nella richiesta di conoscere gli importi dei finanziamenti pubblici bonificati, quest’ultimi senza dubbio da considerarsi quali “risorse pubbliche per antonomasia”.

Tuttavia, si ritiene di respingere la richiesta generale di ostensione degli estremi dei conti correnti bancari del soggetto ricorrente, in quanto, per un verso, tale dato attiene agli interessi economici della persona giuridica e, per altro verso, vi è il rischio concreto di un effettivo pregiudizio ai sopramenzionati interessi qualora tale dato dovesse essere reso ostensibile. A parere del Tribunale, infatti, una volta concretamente individuati i conti bancari del soggetto titolare, quest’ultimo potrebbe essere indubbiamente esposto a possibili azioni giudiziarie, in particolare di tipo espropriativo, da parte di presunti creditori.

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