TAR Sicilia, Sez. IV, Catania, 28-10-2020, N. 2819
È illegittimo il silenzio formatosi sull’istanza di accesso a dati e documenti relativi a spese mediche e sanitarie sostenute da una A.S.P. in un determinato lasso di tempo. L’istanza, anche se formalmente proposta come accesso ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, è stata dalla ricorrente intesa ed esplicitata anche ai sensi degli artt. 5, 26 e 27 d.lgs. 33/2013. Pertanto, alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 10/2020, alla stessa deve riconoscersi la duplice valenza di richiesta di accesso documentale e di accesso civico, ben potendo la ricorrente presentarle congiuntamente e dovendo l’amministrazione esaminare entrambe in base alle rispettive discipline.
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