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TAR Sicilia, Sez. IV, Catania, 30-11-2020, nn. 3198-3199

È fondato solo in parte il ricorso avverso il silenzio serbato su una istanza di accesso cumulativa, formulata ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2005 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, volta a ottenere documenti relativi all’affidamento e all’esecuzione di un servizio. Rispetto a un primo gruppo di documenti (ad esempio, i formulari di identificazione dei rifiuti) è fondata la richiesta di accesso ai sensi della normativa sull’accesso all’informazione ambientale. Analogo discorso vale per una seconda serie di atti (come la determina a contrarre, la determinazione di affidamento del servizio), soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dunque, ostensibili in base all’accesso civico semplice. In merito a un terzo gruppo di documenti (ad esempio, le certificazioni dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti in capo alla ditta affidataria e il preventivo/offerta presentato da quest’ultima), l’istanza non può invece trovare accoglimento né come accesso procedimentale né come accesso civico generalizzato. Rispetto al primo profilo, essa risulta inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, in quanto generica e avente un carattere esplorativo; in merito al secondo profilo, il rilascio è precluso in forza dell’applicazione dell’eccezione a tutela degli interessi economici e commerciali, atteso che l’offerta presentata dalla controinteressata potrebbe contenere soluzioni tecnologiche o elementi di know how che l’impresa ha interesse a mantenere riservate.

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