Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Toscana, 17-04-2019, N. 577

In tema di accesso ai documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, è necessario trovare un punto di equilibrio fra l’applicazione dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016 – che rinvia alla disciplina di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 – e dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2103. Per quanto riguarda dati, informazioni e documenti inerenti alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione del contratto – caratterizzata quindi da rapporti paritari – l’accesso è consentito ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalla giurisprudenza, che nella fattispecie in esame non risultano osservati (attesa l’assenza di ogni prospettiva di risoluzione del rapporto contrattuale e di un interesse attuale della ricorrente al subentro). Diversamente, per quanto riguarda gli atti e i documenti inerenti alla fase pubblicistica della procedura di affidamento (es. offerte tecniche ed economiche, piano finanziario, ecc.), oltre all’accesso procedimentale è consentito anche l’accesso civico generalizzato “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Ne consegue una disciplina complessa, risultante dall’applicazione dei diversi istituti dell’accesso, che hanno un diverso ambito di operatività e grado di profondità con effetti diversificati con riferimento al settore speciale dei contratti pubblici.

Consulta la sentenza
Argomenti
Rapporto fra tipologie di accesso
Contratti pubblici
Condividi