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TAR Toscana, Sez. I, 24-12-2020, N. 1718

È illegittimo il diniego opposto a una richiesta di accesso volta a ottenere documenti relativi all’esecuzione di un servizio pubblico. Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, l’accesso civico generalizzato non presuppone specifiche situazioni legittimanti, potendo essere esercitato da “chiunque” (imprenditore o cittadino che sia) e per qualunque finalità che non sia meramente emulativa. Ciò sul presupposto che i documenti in possesso della p.a. sono per definizione pubblici e universamente conoscibili. Nemmeno può affermarsi che quanto richiesto comporti oneri eccessivi e sproporzionati, trattandosi di documenti specifici, numericamente delimitati e facilmente reperibili. Inoltre, dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, è oramai fuori discussione che l’accesso civico possa essere esercitato anche ai fini della ostensione di atti inerenti la esecuzione di commesse pubbliche. Nel merito, le ragioni ostative individuate dall’Ente non sono idonee a evidenziare limiti assoluti al diritto fatto valere. Con riguardo alle esigenze legate alla tutela del segreto commerciale e industriale inerente l’attività della controinteressata, non vi sono nella motivazione del provvedimento elementi utili a comprendere quale sia stato in concreto l’oggetto della tutela. In ogni caso, tali esigenze avrebbero potuto condurre non a un diniego, bensì all’oscuramento di parte della documentazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013. Per le stesse ragioni, anche le presunte ragioni di sicurezza pubblica ben avrebbero potuto essere salvaguardate oscurando i dati potenzialmente idonei a esporre gli impianti ad atti di sabotaggio.

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