TAR Toscana, Sez. I, 28-01-2019, N. 133
È parzialmente fondato il diniego, confermato in sede di riesame, di una richiesta di accesso civico ad una mole notevole di documenti inerenti l’attività amministrativa svolta negli ultimi cinque anni da una società (es. bilanci societari; verbali del Consiglio di Amministrazione; fatture di acquisti e vendite, libro giornale, cedolini paga, etc.), in cui possa essere rintracciabile un riferimento alla persona dell’istante nonché alla propria attività di consulenza tributaria svolta a favore di quest’ultima. Tuttavia, il carattere massivo ed esplorativo della richiesta, seppur suscettibile di compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa, in quanto comporta la necessità di procedere a onerose attività di ricerca, non costituisce una valida ragione per procedere, sic et simpliciter, al rigetto definitivo dell’istanza, ma dev’essere essere preceduto da un dialogo procedimentale teso a permettere al ricorrente l’individuazione della documentazione in concreto oggetto di ostensione. Considerato che tale dialogo risulta mancante, si dispone l’accoglimento parziale del ricorso, annullando la determinazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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