TAR Toscana, Sez. II, 15-01-2019, N. 84
È legittima un’istanza di accesso indirizzata a un Ordine degli avvocati avente ad oggetto i bilanci, le relative relazioni accompagnatorie, i verbali di approvazione, nonché il numero degli iscritti negli anni considerati, in quanto rappresentano dati riconducibili alle ipotesi per le quali è consentito a chiunque di farne richiesta sulla base della disciplina dell’accesso civico generalizzato. Non rileva il difetto di legittimazione eccepito dall’Ordine, né che l’obbligo di pubblicazione dei bilanci sia successivo a quello degli anni richiesti in quanto, sotto il profilo soggettivo, gli Ordini professionali rientrano tra le categorie di soggetti tenuti all’applicazione del d.lgs. n. 33/2013. Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la riforma operata dal d.lgs. n. 97 del 2016 ha ridisegnato l’istituto dell’accesso civico, ora inteso come vero e proprio diritto soggettivo a conoscere i dati, i documenti e gli atti in possesso della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. Ne deriva che, pur in mancanza di specifici richiami al decreto n. 33, l’istanza del ricorrente debba essere considerata anche come istanza di accesso civico generalizzato e, dunque, come attivazione del diritto soggettivo a conoscere, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis, i dati, i documenti e gli atti in possesso del suddetto Ordine professionale, anche non soggetti a pubblicazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.
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