Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Toscana, Sez. II, 20-12-2019, N. 1748

È legittimo il rigetto di una istanza di accesso formulata ai sensi della l. n. 241/1990 e riguardante documenti inerenti a dichiarazioni in materia ambientale, rispetto alle quali il richiedente non può vantare un interesse diretto, concreto e attuale. Né può essere accolta la richiesta di variare in giudizio il titolo dell’istanza da accesso documentale ad accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 o ad accesso ambientale ai sensi del d.lgs. n. 195/2005. La coesistenza di diverse specie di accesso agli atti, ciascuna distintamente regolata nei suoi presupposti, induce a ritenere che non esista, nel nostro ordinamento, un unico e generale diritto del privato ad accedere agli atti amministrativi. È onere del richiedente individuare la tipologia di accesso da far valere, eventualmente in via cumulativa. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può riqualificare l’istanza presentata dal ricorrente poiché così facendo si sostituirebbe inammissibilmente all’amministrazione in poteri non ancora esercitati.

Consulta la sentenza
Argomenti
Rapporto fra tipologie di accesso
Richiesta reiterata
Condividi