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TAR Toscana, Sez. II, 25-09-2019, N. 1295

A fronte di una istanza di accesso volta ad accertare eventuali negligenze, colpevoli ritardi od omissioni da parte dei funzionari o del comandante della Polizia municipale, è legittimo il rigetto da parte dell’amministrazione. Ove si trattasse di una istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, risulterebbe assente il collegamento degli atti richiesti con l’interesse diretto concreto e attuale. Anche qualora si configurasse l’istanza come accesso civico generalizzato, essa non sarebbe accoglibile, in quanto si tratterebbe di un esercizio abusivo di tale forma di accesso, da utilizzare nell’ambito delle finalità partecipative perseguite dal legislatore e di un rapporto di leale collaborazione tra cittadini e amministrazione. La richiesta deve comunque contenere una corretta individuazione dell’oggetto, identificando “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”, in quanto non sono ammissibili richieste che siano meramente esplorative, cioè volte a scoprire di quali informazioni l’amministrazione disponga, o manifestamente irragionevoli, tali cioè da dover comportare un carico di lavoro in grado d’interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. D’altra parte, l’amministrazione deve astenersi dall’opporre preclusioni automatiche e assolute alla conoscibilità dei documenti richiesti, al di fuori dei casi previsti dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, considerato che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso ai documenti quando questi ultimi non siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale e non rientrino tra gli “atti di indagine compiuti dal pubblico ministero” di cui all’art. 329 c.p.p.

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