TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Autonoma, Bolzano, 09-01-2019, N. 06
È illegittimo il diniego ad un’istanza di accesso procedimentale ai documenti attinenti il rilascio di alcune concessioni idroelettriche poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione procedente, sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale della società ricorrente ad ottenere l’ostensione dei documenti richiesti. Tuttavia, l’erroneo richiamo ad alcune disposizioni inerenti l’accesso civico generalizzato (in quanto la società ricorrente ha presentato istanza di accesso documentale) impone la necessità di precisare che la disciplina dell’accesso documentale agli atti della pubblica amministrazione possiede caratteristiche diverse rispetto all’istituto dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato (quest’ultimo recepito dall’art. 28-bis, legge provinciale n. 17 del 1993). Attraverso quest’ultimo istituto il legislatore, infatti, ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativo. Tale istituto, dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente, mentre dal punto di vista oggettivo è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati nell’art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33 del 2013.
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