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TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Autonoma, Bolzano, 23-01-2017, N. 21

Le istanze con le quali viene chiesto il solo accesso procedimentale “documentale” devono essere valutate unicamente alla stregua della l. n. 241/1990, perché tale istituto opera su piani nettamente distinti e presenta diversi presupposti rispetto ai nuovi istituti previsti e disciplinati dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di specie, considerato che dall’istanza di accesso effettuata si evince che la stessa è stata presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, il ricorrente non può invocare in sede di ricorso le disposizioni del citato decreto n. 33/2013.

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Rapporto fra tipologie di accesso
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