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TAR Trentino-Alto Adige, Sez. Autonoma, Bolzano, 23-11-2020, n. 305

1) Il provvedimento di rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato, volta a ottenere gli atti relativi all’assegnazione di contributi a un’associazione per diverse annualità, è illegittimo per vizio di motivazione. La mera constatazione circa l’onerosità della richiesta, nonché l’asserita estraneità della stessa alla finalità di soddisfare un interesse della collettività ovvero di favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non costituiscono motivi legittimi per fondare un diniego. L’accesso generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa. L’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, quando non vi siano contrarie ragioni d’interesse pubblico o privato, riconducibili alle eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013, o alle eccezioni assolute di cui al comma 3 del medesimo articolo. L’accesso civico generalizzato è ormai configurato come un autonomo diritto fondamentale, che contribuisce, nell’ottica del legislatore, al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento riconosce alla persona.

2) L’accesso generalizzato, essendo finalizzato a garantire con il diritto all’informazione il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto dell’abuso del diritto, in nome di un fondamentale principio solidaristico. Come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, è possibile respingere le richieste quando queste siano: manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi. A tal proposito, il Ministro per la pubblica amministrazione, nella Circolare n. 2/2017 ha precisato che a fronte di simili istanze (come anche nei casi di richieste generiche o esplorative), l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare l’istanza in modo chiaro o entro i limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione l’amministrazione non dovrebbe limitarsi ad asserire la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova in relazione agli elementi richiamati. Nel caso di specie, invece, l’amministrazione non ha instaurato alcun dialogo con la richiedente ma si è limitata a un’apodittica motivazione del diniego.

3) Il giudizio amministrativo in materia di accesso civico generalizzato non ha natura sostanzialmente impugnatoria, ma è rivolto ad accertare la sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo. Comporta, dunque, un “giudizio sul rapporto”, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, “ordina l’esibizione dei documenti richiesti”.

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