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TAR Veneto, Sez. I, 15-02-2018, N. 171

La richiesta inoltrata all’amministrazione, da parte di un docente di ruolo dell’Accademia delle Belle Arti, di poter avere accesso ad una serie generica di atti (ordini del giorno, verbali delibere dei vari organi collegiali) dal 2014 ad oggi, è da considerarsi respinta: gli atti che il ricorrente ha richiesto fossero interamente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sono individuati nell’istanza di accesso nella loro tipologia ma non negli estremi, salvo il riferimento all’anno. La richiesta, anche in rapporto alla qualità dichiarata dall’istante di professore dell’Istituzione, non sembra configurabile quale richiesta di accesso civico ma piuttosto come richiesta di accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 formulata in qualità di dipendente dell’Accademia.

In considerazione del fatto che la citata istanza fa riferimento ad una serie di atti non meglio specificati negli estremi, questa deve dunque essere negata per la genericità e il carattere esplorativo della domanda rivolta che non può, anche nell’ambito dell’accesso civico, estendersi ad atti per i quali non solo non vi è obbligo di pubblicazione, ma che non rientrano fra quelli che rispondono alla tipologia di determinazioni indicate dal decreto n. 33/2013 in base ai principi esposti dalla legge stessa.

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