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TAR Veneto, Sez. I, Venezia, 10-05-2017, N. 463

Un’istanza di accesso presentata da un’associazione sindacale per l’acquisizione di dati sul trattamento economico e retributivo di alcuni insegnanti va respinta in quanto l’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per superare, in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla l. n. 241/1990, essendo diverse la ratio e le finalità delle due normative. In quest’ultimo caso, l’accesso è consentito ai soggetti che abbiano un interesse personale e diretto, al fine di tutelare una posizione soggettiva. L’accesso civico generalizzato, invece, risponde all’esigenza di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Deve escludersi l’accesso ai dati personali concernenti il trattamento economico e retributivo, trattandosi di ipotesi nella quale l’art. 24, co. 6, L. n.241/1990 consente alle amministrazioni di escluderli dall’accesso.

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