TAR Veneto, Sez. III, 31-07-2017, N. 763
Le richieste di accesso civico in questione (aventi ad oggetto titoli edilizi e atti endoprocedimentali relativi a un progetto di realizzazione di un impianto di pirogassificazione) sono state correttamente dichiarate inammissibili dall’amministrazione in quanto non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Al caso di specie non è applicabile il più favorevole regime sull’accesso civico generalizzato in quanto, con apposita disposizione transitoria, il legislatore ha stabilito che “i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013” si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Ne deriva che l’obbligo per i comuni di assicurare il diritto di accesso civico generalizzato è divenuto esigibile solamente dal 23 dicembre 2016 e non poteva, pertanto, dirsi ancora cogente alla data di adozione del provvedimento impugnato.
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