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Parere del 02-07-2020, N. 114, DATI DI DIPENDENTI E DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO

In merito a una istanza volta ottenere numerosi documenti relativi a un progetto di accoglienza di soggetti richiedenti asilo assegnato a una società cooperativa, il Garante osserva quanto segue. Rispetto a un primo gruppo di documenti, che contengono dati aggregati relativi al progetto (piano finanziario, rendicontazione finale, quadro riassuntivo dei pagamenti effettuati dal comune in favore della cooperativa) o dati riferiti alla cooperativa (es.: polizza fideiussoria), non è possibile richiamare il limite della protezione dei dati personali di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, in quanto non riferiti a persone fisiche. Per quanto concerne, invece, un secondo gruppo di atti, inerenti al soggetto revisore contabile, il Garante, da un lato, ritiene che l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso rispetto ai dati personali, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 (es. disciplinare di incarico), giacché l’ostensione potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato (non coinvolto nel procedimento). Dall’altro, invece, rispetto alla relazione finale del revisore (contenente il verbale di verifica amministrativa e contabile con i relativi allegati), afferma che non è possibile richiamare il limite della protezione dei dati personali per negare l’accesso civico al documento integrale, in quanto i dati ivi contenuti (es. luogo e la data di nascita, codice fiscale, estremi della carta identità, indirizzo, numero di cellulare, e-mail, firma autografa) possono essere agevolmente oscurati permettendo un’ostensione parziale alla restante parte del documento. Rispetto, poi, al registro delle erogazioni economiche e delle presenze riferite a soggetti richiedenti asilo, essendo atti contenenti dati di natura delicata, la cui conoscenza può essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per i soggetti interessati (peraltro minorenni o giovani dai 18 ai 35 anni), anche considerando la possibile ricostruzione della vita e delle abitudini dei soggetti ospitati nei centri di accoglienza, il Garante concorda con la decisione dell’amministrazione di rifiutare l’accesso, anche parziale, in quanto, anche il loro oscuramento non elimina la possibilità che i richiedenti asilo possano essere re-identificati. Nulla osta, invece, a fornire all’istante dati aggregati. Analogamente, anche in conformità con i precedenti pareri (fra gli altri, cfr. n. 185 del 10/10/2019; n. 186 del 10/10/2019; n. 60 del 14/3/2019; n. 164 del 12/9/2019; n. 54 del 7/3/2019), l’Autorità ha escluso l’accesso, anche parziale, ai dati concernenti le retribuzioni, i cedolini, le buste paga e altri dati simili riferiti a dipendenti e lavoratori della cooperativa, lasciando la possibilità del rilascio di dati aggregati privi di dati personali. Quanto ai dati contenuti nel registro delle spese e nel quadro riassuntivo dei pagamenti, il Garante concorda con la scelta di consentire l’ostensione di quelli riferiti a società, persone giuridiche, enti o associazioni, escludendo invece i dati personali e le altre informazioni capaci di identificare persone fisiche anche indirettamente. In particolare, rispetto a eventuali spese in favore di soggetti richiedenti asilo, così come i dati relativi alle voci di costo riferite ai singoli stipendi pagati per ogni dipendente, il Garante ritiene non possibile fornire alcun tipo di informazione o dato, neppure tramite oscuramento del nominativo, a causa del pericolo di una possibile re-identificazione, ferma restando la possibilità di fornire dati aggregati o dati per i quali esiste uno specifico regime di pubblicità (es.: pagamenti a professionisti o consulenti, riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 15 del d lgs. n. 33/2013). Infine, in relazione ai giustificativi dei pagamenti, si tratta di una vera e propria banca dati non strutturata la cui richiesta di accesso, dato il volume dei documenti, dati e informazioni ivi presenti, si configurerebbe come “massiva”, rinviandosi sul punto alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico nonché nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2017, che invitano l’amministrazione ad avviare un dialogo cooperativo con il richiedente nel tentativo di ridefinire l’oggetto dell’istanza entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità.

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