Parere del 05-03-2020, N. 44, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato presentata a un Ordine professionale a informazioni inerenti a un procedimento disciplinare archiviato nei confronti di un professionista, il Garante, conformemente a precedenti orientamenti (v. pareri n. 161/2019; n. 483/2018; n. 515/2017; n. 254/2017; n. 50/2017), afferma che l’Ordine, seppur con succinta motivazione, ha correttamente opposto un diniego. Ciò in quanto la diffusione della notizia riguardante anche solo l’esistenza di una segnalazione o l’apertura di un’istruttoria relativa alla possibile inflizione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista (che nel caso di specie risultava peraltro archiviato), unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può causare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzati da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del controinteressato, di cui all’art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Un’eventuale ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, delle informazioni afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, per le quali esiste una ragionevole aspettativa di confidenzialità, potrebbe, infatti, causare ripercussioni negative sia all’interno che all’esterno del contesto lavorativo nonché sull’attività professionale esercitate.
Testo parere