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Parere del 07-02-2019, N. 26, INFORMAZIONI SU SOGGETTI ADOTTATI O DATI IN AFFIDO EDUCATIVO

Il Garante, in merito al riesame proposto a seguito di un diniego a una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere dati e informazioni personali di bambini di nazionalità estera arrivati in Italia con un convoglio umanitario e dati in “affido educativo” in specifici Centri per essere successivamente adottati, rileva quanto segue. In primo luogo, in relazione alle informazioni relative ai bambini adottati, la normativa di settore prevede uno specifico divieto di comunicazione, laddove sancisce che l’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe, nonché «qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio» devono «rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria» (art. 28, comma 3, l. n. 184/1983). Tale fattispecie rientra, dunque, in una delle ipotesi di cui all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede l’esclusione dell’accesso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge». In relazione invece alle altre informazioni riguardanti bambini interessati dalla vicenda ma non afferenti all’adozione, il Garante osserva che in ogni caso si tratta di dati personali delicati, riferititi a soggetti vulnerabili, la cui ostensione anche parziale potrebbe arrecare ai soggetti– anche se oggi maggiorenni – ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale. Ciò considerato anche il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Testo parere
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